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SISTEMA INFORMATIVO DEI TRASPORTI DELLA SARDEGNA

Navigazione interna

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979, all'art. 63, delega alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi periferici e centrali dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili ed idrovie ed ogni altra attività riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell’ambito del territorio della Regione Sardegna. Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 14 settembre 1998 l'Assessorato Regionale dei Trasporti è stato delegato ad esercitare le funzioni amministrative relative alla navigazione interna così come individuate dal citato art. 63 del D.P.R. n. 348/1979 ovvero
a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;
b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;
c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali;
d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;
e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

Il presupposto per l’esercizio delle suddette funzioni è che uno specchio d’acqua sia qualificato come navigabile sulla base di una disposizione normativa e che siano individuati i beni del demanio della navigazione interna.
Con l’art. 105, comma 2 del D.lgs 112/1998, recepito in ambito regionale con il D.P.R. 234/2001 veniva conferita alla Regione la competenza in ordine “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia…”.
A seguito della recente novella normativa introdotta dalla L.R. n. 7/2021 “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali” è stato rimodulato il riparto delle competenze tra l’Amministrazione Regionale e gli Enti locali nella materia delle concessioni afferenti i beni del demanio della navigazione interna.

L’attuale assetto normativo prevede che la titolarità delle competenze medesime, precedentemente attribuite agli Enti locali con la L.R. 9/2006, siano da ascrivere in toto alla Regione. La L.R. n. 7/2021, all’art. 24, dispone che: “Nelle more della riforma degli enti locali della Sardegna e dell’attribuzione delle funzioni alle province, l’art. 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) è sostituito dal seguente:
1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali.
2. Spettano inoltre alla Regione:
a) Il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato;
b) Il rilascio di concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.”

Da ultimo, la competenza dell’Assessorato dei Trasporti è stata disciplinata dalla L.R. 21/2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, l.a), “per servizi di trasporto pubblico regionale e locale si intendono quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea”; all’art. 7, rubricato “Servizi per vie d’acqua” si dispone che: “le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell’ambito dei porti dell’isola e delle sue acque interne sono svolte:
a) dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più province;
b) dalle province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.”

Pertanto, stando al suindicato disposto normativo, l’Assessorato dei Trasporti risulta essere titolare, nell’ambito del trasporto pubblico locale, anche delle funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'Isola e delle sue acque interne per i collegamenti di linea e non di linea, a seconda dell’ambito territoriale interessato. La norma di riferimento, quindi, connette l‘esercizio delle funzioni amministrative al presupposto del servizio pubblico che può essere marittimo, lacuale, fluviale e lagunare di cabotaggio di persone e merci nell’ambito dei porti dell’Isola e delle sue acque interne. Tra i servizi rientranti nella competenza di questo Assessorato è assente, invece, ogni riferimento a istituti concessori volti alla regolazione di attività turistico-ricreative nei beni della navigazione interna.

Attualmente, con Deliberazione n. 38/37 del 21.09.2021 è stato costituito un gruppo di lavoro interassessoriale per la definizione delle competenze in materia di concessioni sui beni del demanio della navigazione interna.


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