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SISTEMA INFORMATIVO DEI TRASPORTI DELLA SARDEGNA

Trasporto Pubblico Locale

Per Trasporto Pubblico Locale su gomma si intende quella modalità di trasporto pubblico che si realizza attraverso i servizi di linea e non di linea offerti da specifici Gestori di Trasporto (singole Aziende o Consorzi) che su scala urbana ed extraurbana, consentono l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini nell’ambito della rete stradale urbana, provinciale e regionale.

La Regione, ai sensi della legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 persegue la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto collettivo pubblico nell’ambito regionale, al fine di assicurare un coordinato ed integrato sistema idoneo a garantire, anche attraverso un organico sistema di raccordo agli scali aerei e navali di collegamento esterno, un efficace diritto alla mobilità dei cittadini.

La legge regionale sopra citata, che dà attuazione alla legge quadro nazionale n. 422 del 19 novembre 1997, prevede che la Regione consegua le seguenti finalità:
a) la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso delle autonomie locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;
b) il conferimento alle autonomie locali delle funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e la definizione, d'intesa con esse, del livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie che saranno individuate annualmente nella legge finanziaria;
c) l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati all'esercizio, agli investimenti, all'introduzione di tecnologie avanzate e l’introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi;
d) l’adozione dei contratti di servizio, la vigilanza sul mantenimento, a tutela dei diritti della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi e sull'adozione, da parte delle imprese di trasporto, degli adeguamenti tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi d'informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti disabili e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria e la realizzazione dell'integrazione tariffaria;
e) l’effettuazione del monitoraggio della mobilità regionale e la verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'evoluzione della mobilità e dello sviluppo del territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai tempi programmati, degli interventi correttivi;
f) la riconduzione, gradualmente nel tempo, del rapporto gestionale fra ricavi dal traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle infrastrutture, al valore di 0,35 con riferimento al sistema complessivo di trasporto;
g) la trasformazione delle attuali aziende e dei consorzi pubblici di trasporto in società di capitali, salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende trasformande con assorbimento di tali lavoratori da parte delle società trasformate, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile.
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