Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari.
Inoltre, quando lo sciopero riguarda i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali, dandone comunicazione agli utenti con le modalità definite dalla normativa in vigore.
Per quanto riguarda le prestazioni garantite in caso di sciopero nel settore del trasporto aereo si consulti il sito web della Commissione di Garanzia
Il calendario degli scioperi nel settore del trasporto aereo è disponibile sui siti web:
- Ente Nazionale per l’aviazione Civile, sezione scioperi
- Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Prospetto dei principali scioperi nazionali e interregionali
Link utiliCommissione di GaranziaEnacMinistero Infrastrutture e trasportiMinistero dei TrasportiDocumenti correlatiLegge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 [file.pdf]